L’Agenzia delle Entrate fornisce due pareri riguardanti la conservazione del diritto al credito d’imposta del 6 per cento così come previsto dall’articolo 1, commi 184-197 della legge n.160 del 27.12.2019.

Nella risposta a interpello 439/2020, l’amministrazione finanziaria risponde ai quesiti sottoposti da un contribuente a proposito degli obblighi formali per la maturazione del bonus. In particolare, l’istante chiede se l’omessa indicazione della norma di riferimento su fatture e documenti comporti la decadenza dal beneficio.

Applicando per analogia il disposto di altre norme di agevolazione (ad esempio la Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e seguenti, del Dl 69/2013), il Fisco ha ritenuto applicabili le medesime considerazioni di prassi e, nello specifico, quelle per cui la documentazione sprovvista dei riferimenti normativi non è considerata idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

È possibile, però, regolarizzare tale mancanza. Infatti, per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento alla norma può essere riportato dall’ impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

Quanto alle fatture elettroniche, si potrà o stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile mediante timbro o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione e contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, da inviare allo Sdi.

La regolarizzazione va effettuata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Risposta n. 439 del 05 ottobre 2020