L’articolo 1, commi 772-773, della legge 160/2019 consente, a partire dal periodo d’imposta 2022, l’integrale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, in riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo. La condizione essenziale per la deduzione è l’effettivo pagamento dell’imposta da parte del contribuente.
Per quanto riguarda il modello Redditi 2023, nonostante l’Imu sia divenuta totalmente deducibile, si continua ad indicare il tributo locale sia tra le variazioni in aumento sia tra quelle in diminuzione. Secondo le istruzioni dei modelli, nel rigo RF16, andrà indicato tra le variazioni in aumento, l’intero ammontare dell’IMU risultante a conto economico, mentre nel rigo RF55, tra le variazioni in diminuzione (codice 38), l’IMU relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.