L’avviso di accertamento che non riporti l’indicazione delle aliquote minime e massime, ma soltanto quello utilizzata, risulta viziato di nullità per violazione dell’art. 42 del dpr n. 600/1973. Questo, quanto affermato dalla Ctp di Como nella sentenza n. 223/2019 pronunciata dalla sezione 2. Nel caso di specie, al contribuente, socio di maggioranza di una Srl, perveniva un accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate recuperava degli utili in capo alla società, ritenuta a base ristretta, considerati redditi di capitale del socio. La parte accertata proponeva reclamo in quanto l’atto era sprovvisto di firma del titolare dell’ ufficio o di un suo delegato e per l’omessa indicazione della forbice di aliquote applicabili al caso concreto con il relativo scaglione di riferimento. Inoltre, l’Agenzia considerava erroneamente la società a base ristretta non considerando che la compagine sociale era formata da altre società e non da soci. La Ctp riteneva il ricorso fondato sul vizio di nullità conseguente all’omessa indicazione delle aliquote e del relativo scaglione di riferimento. La Commissione ha richiamato la sent. n. 18389/2018 della Cassazione, la quale ha stabilito che una tale omissione comporta la nullità dell’atto, violando i principi di di precisione e chiarezza, elementi essenziali dell’avviso di accertamento, indicati nell’art. 42.