La Corte di cassazione, con la recente Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, ha stabilito che la sospensione dei termini applicati dal legislatore nel periodo pandemico, con stretto riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, in applicazione dell’art. 68, D.L. n. 18/2020, esplicherà i propri effetti anche nei periodi di imposta successivi al 2020.

Si evidenzia che tale posizione contrasta con la Giurisprudenza di merito, si veda la G.g.t. II Grado della Campania n. 7069/17/2024, e pertanto richiede di valutare la riformulazione del calendario fiscale che, per gli anni successivi al 2020, non farebbe coincidere la chiusura dei periodi di imposta con il termine dell’esercizio solare.

Pertanto tutti gli operatori saranno chiamati a tenere conto di tale modifica.