La Cassazione, con ordinanza n. 7183/2021 apre un importante spiraglio alla deducibilità della quota capitale relativa ai canoni di leasing riferibili ai terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati.

Sulla questione da tempo l’Agenzia delle Entrate e la dottrina prevalente si vedevano schierate su fronti opposti.

Per comprendere meglio la vicenda giova ricordare che l’art. 36 comma 7 del Dl 223/2006 stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire a queste aree, qualora non fossero state acquistate autonomamente rispetto ai fabbricati, sarà pari al maggiore tra:

  1. il valore iscritto in bilancio nell’anno di acquisto;
  2. il valore pari al 20% del costo complessivo dell’immobile o al 30% in caso di fabbricati industriali.

Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto la rilevanza di suddetta disposizione anche ai fini IRAP confermando la tesi, dapprima con le circolari 36/E/2009 e 38/E/2010, ed in ultimo con le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2021, in cui, ai fini della determinazione della base imponibile, tra le variazioni in aumento, si considerano come indeducibili, le quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza dei fabbricati.

Finalmente, con la recentissima ordinanza 7183/2021 la Suprema Corte sembra avere sposato la tesi contraria affermata da gran parte della dottrina, secondo cui la determinazione della base imponibile IRAP segue, esclusivamente, i corretti criteri di redazione del bilancio.

Secondo la Cassazione infatti, con la legge 244/2007 si è voluta creare “una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell’Ires e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile Irap e l’assenza di un espresso richiamo alle disposizioni di cui al DL n. 223 del 2006 impone di ritenere che, laddove la quota di leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù di derivazione ed in applicazione dei principi contabili, la deduzione debba essere riconosciuta per l’ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi ad essa relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa previsione normativa“.

In estrema sintesi, sulla base del principio statuito dalla SC, anche gli ammortamenti dei fabbricati strumentali sarebbero integralmente deducibili ai fini IRAP, non trovando applicazione la disciplina di cui al Dl 223/2006, valida, come detto solo ed esclusivamente ai fini IRES.