L’art. 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) introduce importanti novità circa:

– il versamento delle rate relative alla Rottamazione Ter e al Saldo e stralcio;

– la posticipazione del termine della notifica delle cartelle.

Con riferimento al primo punto, il decreto Sostegni prevede:

  • il differimento al 31 luglio 2021del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio;
  • il differimento al 30 novembre 2021del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza fino al 31 luglio 2021relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio”.

Si precisa che, diversamente dal precedente differimento, questa volta viene espressamente fatta salva la tolleranza di cinque giorni di ritardo. Ne consegue che saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro e non oltre 5 giorni dalle nuove scadenze del 31 luglio e del 30 novembre. Si ricorda che per il versamento del dovuto si possono utilizzare i bollettini inviati inizialmente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, poiché non si applicano maggiorazioni di sorta. La normativa a regime prevede invece che in caso di omissione o ritardo nel pagamento superiore a 5 giorni anche di una sola rata si decade automaticamente dalla definizione.

Inoltre, si fa presente che per coloro i quali fossero decaduti, alla fine del 2019, da una qualsiasi delle edizioni della rottamazione, è tuttora possibile chiedere una nuova dilazione del debito residuo, in espressa deroga rispetto a quanto previsto dalla disciplina a regime. Sarà sufficiente presentare l’istanza di rateazione che, se inoltrata entro la fine di quest’anno, dà diritto al debitore di fruire dell’ampliamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro.

Circa il secondo punto, viene prorogato al 30 aprile il termine per i pagamenti delle somme dovute all’agente della riscossione. Alla stessa data viene estesa la sospensione delle azioni esecutive da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, compresi i pignoramenti degli stipendi. Viene infine posticipato di due anni il termine per la notifica delle cartelle di pagamento e dei relativi termini di prescrizione.