L’art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, ha stabilito le due seguenti riduzioni rispetto al limite massimo consentito per effettuare pagamenti in contanti, e cioè:

  • limite massimo di euro 1.999,99 a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • limite massimo di euro 999,99 a partire dal 1° gennaio 2022.

Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel calcolo della soglia limite:

  1. quelli relativi a distinte ed autonome operazioni(ad esempio fatture ricevute dallo stesso fornitore o emesse allo stesso cliente ma non legate ad un unico ordine);
  2. quelli riguardanti la stessa operazione quando il frazionamento è legato all’operazione stessa (ad esempio i pagamenti delle utenze effettuati nell’ambito di contratti di fornitura di acqua, luce, gas, ecc.);
  3. pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure definiti e annotati in fattura.

In relazione a quanto sopra esposto si segnala che l’Amministrazione Finanziaria potrà valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla legge.

Inoltre, si ricorda che è sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito) e in parte in contanti, purché quest’ultimo sia inferiore ai limiti di legge vigenti.