L’art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. Rilancio), al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 prevede un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro (nel limite complessivo di una spesa nazionale pari a 200 milioni per l’anno 2020), per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali viene esercitata l’attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Si fa presente che il credito di imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto (2020) oppure in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.