L’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. Rilancio), per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale e agricola.
In particolare, il primo comma del suddetto articolo chiarisce che spetta un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione, leasing o concessione degli immobili ad uso non abitativo, a favore di tutti i soggetti esercenti attività di impresa arte o professione che hanno avuto nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Nel caso di contratti di servizio a prestazioni complesse o di affitto di azienda con almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività imprenditoriale o professionale, il comma 2 prevede che il credito d’imposta spetti nella misura del 30% dei canoni.
II comma 3 stabilisce che il credito di imposta di cui ai commi precedenti spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche senza considerare il volume dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019.
Con il comma 4 viene esteso il bonus del 60% anche agli enti non commerciali, del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato, nel corso del 2020, dagli esercenti imprese arti e professioni in riferimento ai canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio; mentre per quanto riguarda le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, lo stesso credito d’imposta spetta con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta mensile spetta a condizione che in ciascuno dei mesi di riferimento ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato nella prossima dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2020, oppure in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito di imposta, infine, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRAP.