Nell’ ambito della complessa normativa di recente introdotta con riferimento ai nuovi obblighi relativi ai versamenti effettuati nella catena degli appalti, segnaliamo le azioni richieste per attivare i controlli antievasione:

  • Divieto di compensazione da parte dell’appaltatore;
  • Acquisizione e controllo del versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori impiegati nell’appalto;
  • Sospensione dei pagamenti.

Il divieto di compensazione riguarda la modalità di versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore.

La legge, infatti, prevede che non ci sia più la compensazione tra crediti e debiti. La circolare 1/2020 dell’Agenzia delle Entrate, però chiarisce che tale divieto debba essere coordinato con altre disposizioni. Infatti, nella circolare sono riportati tutti i crediti, che in relazione alle disposizioni vigenti, possono continuare a essere compensati dal sostituto d’imposta.

Un esempio è rappresentato dai crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute. Tali crediti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono utilizzabili dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.

La seconda azione riguarda il controllo sui documenti acquisiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Il termine per produrre la documentazione varia in funzione della scadenza relativa al versamento delle ritenute. Ad esempio, se lo stipendio di gennaio 2020 è corrisposto a febbraio, le ritenute devono essere versate entro il 16 marzo; di conseguenza, l’appaltatore o il subappaltatore hanno tempo fino al 21 marzo per consegnare la documentazione. Al fine di reperire facilmente i documenti, l’Agenzia metterà a disposizione nel cassetto fiscale del committente gli F24 dell’appaltatore e del subappaltatore. Il committente dovrà effettuare tre verifiche:

  • la retribuzione dichiarata dall’appaltatore deve essere coerente almeno con quanto dichiarato dal Ccnl;
  • l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede;
  • le ritenute fiscali che l’appaltatore dichiara nel proprio documento devono essere coerenti con la retribuzione corrisposta. Le ritenute da verificare riguardano anche quelle effettuate a titolo di addizionale regionale o comunale. Le ritenute sono considerate congrue qualora siano superiori al 15% della retribuzione imponibile e, nel caso in cui siano inferiori, il committente è tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari sono tenuti a fornirle.

L’ultima azione è l’eventuale blocco di pagamenti e la segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Il committente deve verificare se per l’appaltatore sono maturati crediti certi, liquidi ed esigibili.

La sospensione del pagamento è effettuato finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Questo significa che se le ritenute sono in misura superiore al 20% dell’opera, il committente è autorizzato a sospendere il pagamento per il limite superiore.

In ogni caso, entro novanta giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente deve darne comunicazione all’Agenzia territorialmente competente nei suoi confronti.

Lo Studio resta a disposizione per qualsivoglia domanda o chiarimento.