Dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione all’archivio VIES diventa un elemento sostanziale e, quindi, fondamentale per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle transazioni intracomunitarie. Dunque, gli operatori economici nazionali che operano con l’estero devono quindi verificare la loro iscrizione nella banca dati VIES (e provvedervi, nel caso non risulti sussistente) e verificare che ne dispongano anche gli operatori economici con i quali operano. Se dovesse mancare l’iscrizione alla banca dati, si determinerebbe l’impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse charge e di recuperare l’imposta pagata.
Tale novità è frutto della modifica dell’art. 138 della direttiva 2006/112/CE, ad opera della direttiva 2018/1910/CE. Dal primo gennaio, dunque, saranno necessarie cinque condizioni, e non più quattro, affinché una determinata operazione possa considerarsi come cessione intracomunitaria.
Innanzitutto, l’operazione deve avere come oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall’acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro. La seconda condizione prevede che l’operazione debba essere posta in essere tra un soggetto passivo Iva nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio, ed un cessionario soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine, la movimentazione dei beni. Inoltre, è necessario che l’acquirente comunichi al cedente il proprio numero identificativo. L’accordo tra le parti deve prevedere il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali; l’accordo tra le parti deve essere a titolo oneroso; il cedente deve presentare l’elenco relativo alle cessioni intracomunitarie riportando all’interno i dati riguardanti l’operazione posta in essere.
In base alla nuova disciplina, quindi, le due condizioni, aventi in passato natura formale, ora sono condizioni di tipo sostanziale. L’acquirente deve essere iscritto nell’elenco del VIES da cui scaturisce l’obbligo, a carico del predetto soggetto, di comunicare al cedente il numero identificativo ai fini Iva. Il cedente sarà obbligato a verificare, conservandone prova, l’esistenza dell’iscrizione e la correttezza del dato comunicato. Inoltre, come anticipato, è una condizione sostanziale anche la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra – UE.
La disciplina comunitaria non prevede alcuna forma specifica di comunicazione del numero di partita Iva dal cedente al cessionario. Deve quindi ritenersi l’indicazione del numero identificativo nella fattura emessa.