Una delle misure più importanti finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale contenuta nella bozza del dl fiscale è quella dell’inversione contabile dell’Iva su tutte le forniture di manodopera rese presso la sede e con l’utilizzo di beni strumentali del committente. La disposizione prevede di aggiungere la lettera a-quinquies nell’art. 17, co. 6 dpr 633/72, attraendo nella sfera delle operazioni soggette a inversione contabile “le prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo dei beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma”. Restano escluse dalla disposizione le operazioni sottoposte al regime dello “split payment” e quelle rese alle agenzie per il lavoro.
L’obiettivo, come spiega la relazione illustrativa, è quello di porre un freno agli illeciti fiscali compiuti da soggetti che operano in qualità di appaltatori nei settori quali la logistica, i servizi alle imprese e i settori alimentari. Tali settori vengono considerati a rischio in quanto caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera e quindi dall’ ingente presenza di debiti erariali e contributivi. E’ stato riscontrato che i soggetti che forniscono manodopera tramite appalti di servizi, sono società che omettono sistematicamente i versamenti dell’Iva, a fronte della detrazione da parte del committente. Con questa disposizione, quindi, si evita che il committente si detragga un’imposta che l’appaltatore non ha versato.