Si può applicare l’iperammortamento anche per la scaffalatura asservita dagli impianti di movimentazione che costituisce parte del sistema costruttivo del fabbricato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta 408 del 10/10/2019. La società istante acquista un magazzino automatizzato per lo stoccaggio di prodotti usufruendo dell’ “iperammortamento” per le sole componenti impiantistiche e non per la parte di costo relativo alle scaffalature in quanto oggetto di stima catastale. L’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’ art- 3-quater, comma 4 del dl n. 135/2018, riconosce agli investimenti legati a magazzini non costituenti fabbricati e a quelli relativi ai magazzini oggetto di accatastamento pari identità di trattamento. L’azienda, quindi, potrà applicare la norma in modo retroattivo, ovvero per gli investimenti realizzati e periziati nel 2018. Infine l’Agenzia chiarisce che non sarà necessario effettuare una nuova perizia giurata ma sarà sufficiente allegare alla vecchia perizia una semplice dichiarazione redatta dal legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura.
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