A partire dal prossimo anno, anche i crediti Iva trimestrali, richiesti a rimborso, potranno essere ceduti a terzi, come ad esempio le banche, per pagare i propri debiti

Anche i crediti Iva trimestrali richiesti a rimborso con il modello TR potranno essere ceduti a terzi. È una delle novità introdotte nel corso dell’iter di conversione del «decreto Crescita» (n. 34/2019), approvato dalla camera ed all’esame del senato per il varo definitivo. La norma in arrivo equipara dunque, ai fini della cedibilità del credito, le somme richieste a rimborso in sede di istanza trimestrale a quelle chieste con la dichiarazione annuale, integrando a tal fine il comma 4-ter dell’articolo 5 del dl n. 70/88, che, nel prevedere disposizioni in materia di cessione del credito Iva, menziona solo la dichiarazione annuale. Detto comma 4-ter, infatti, stabilisce che, agli effetti dell’art. 38-bis del dpr 633/72, «in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale» deve intendersi che l’ufficio possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi presti garanzia fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo, ferma restando l’applicazione nei confronti del cedente delle disposizioni sul controllo delle dichiarazioni, sull’accertamento e sulle sanzioni. Sembra che, quindi, a partire dai crediti richiesti a rimborso dal 1° gennaio 2020, anche i crediti chiesti a rimborso con il modello TR potranno formare oggetto di cessione ai sensi del predetto comma 4-ter dell’articolo 5 del dl n. 70/88. Le disposizioni attuative, prevede la norma, dovranno essere adottate dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse attualmente disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va ricordato che i crediti Iva trimestrali possono essere chiesti a rimborso solamente dai creditori che si trovano, nel trimestre di riferimento, nelle condizioni richiamate al comma 2 dell’articolo 38-bis del dpr 633/72: aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti, operazioni non imponibili per oltre il 25% del fatturato, acquisti/importazioni di beni ammortizzabili per oltre due terzi degli acquisti, soggetti esteri identificati direttamente o mediante rappresentanti fiscali, effettuazione di determinate prestazioni verso soggetti non stabiliti in Italia.