Il nuovo emendamento presentato al decreto crescita interviene sui parametri che, in base al nuovo Codice della crisi d’impresa, rendono obbligatoria l’adozione dell’organo di controllo interno da parte soprattutto delle società a responsabilità limitata. La recente riforma del Codice della crisi vincola al controllo interno tutte le società, soprattutto Srl, che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno 1 di 3 parametri, ovvero, totale di attivo superiore a 2 milioni, volume di ricavi superiore a 2 milioni e più di 10 dipendenti. L’emendamento in discussione propone che l’obbligo scatti solo al superamento di 6 milioni di totale dello stato patrimoniale, di 12 milioni di volume di ricavi e di 50 dipendenti, anche per un solo esercizio. Nell’emendamento però il superamento deve riguardare almeno 2 dei 3 parametri e non più solo uno, in linea con la direttiva Ue sui bilanci annuali n. 34 del 2013. Tale emendamento potrebbe paradossalmente comportare la riduzione delle società interessate anche rispetto all’attuale versione del Codice civile, indipendentemente quindi dall’applicazione del Codice della crisi, operativo a tutti gli effetti a partire da agosto 2020. Infatti, secondo gli attuali limiti civilistici il volume degli attivi previsto è di 4,4 milioni, quello dei ricavi di 8,8, quello dei dipendenti è identico, superiore a 50, tenendo presente il limite del superamento per due esercizi consecutivi. Banca d’Italia aveva stimato in almeno 150.000 le srl che avrebbero dovuto adottare il sindaco o il revisore sulla base del nuovo obbligo. Sempre secondo Banca d’italia, post emendamento, la platea delle Srl obbligate a un organo di controllo interno si ridurrebbe significativamente, arrivando a circa 15.000.