Il Dlgs di riforma delle procedure concorsuali abbassa drasticamente le soglie oltre il quale diverrà obbligatoria la nomina di un organo di controllo. L’abbassamento delle soglie dimensionali riguarda sia il fatturato, che passa da 8,8 milioni a 2 milioni di euro, sia l’attivo patrimoniale, che passa da 4,4 milioni a 2 milioni di euro, nonché la consistenza media dell’organico aziendale, che passa da 50 a 10 dipendenti. Ai fini dell’obbligatorietà sarà sufficiente superare per due esercizi consecutivi uno solo dei nuovi limiti. Società a responsabilità limitata e cooperative avranno a disposizione nove mesi dall’entrata in vigore del dlgs attuativo
per adeguare i propri statuti, ove necessario, e per procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore. Per l’entrata in vigore del decreto, una volta approdato in Gazzetta Ufficiale, trascorreranno 30 giorni, e solo in quel momento partiranno i nove mesi di tempo, nonché, a ritroso, il biennio da osservare per verificare l’eventuale superamento.

Per tutto il periodo di proroga, in ogni caso, rimarranno validi gli atti costitutivi e gli statuti societari già esistenti, pur se non conformi alle nuove disposizioni.

Il vincolo verrà meno quando tutti i parametri economici (fatturato, attivo di bilancio, dipendenti) risulteranno inferiori alla soglia di legge per tre esercizi consecutivi.

Infine, il decreto attuativo della delega alla riforma attribuisce un ruolo attivo al conservatore del registro delle imprese. Qualora, riscontrato il superamento delle soglie, l’assemblea non provveda a nominare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio l’organo di controllo o il revisore, il conservatore dovrà segnalare tale circostanza al tribunale.

Tenuto conto dei tempi tecnici di pubblicazione e dei nove mesi di fase transitoria, se non sorgeranno imprevisti i nuovi organi di controllo dovrebbero entrare a regime nel 2020 e consentire così il debutto delle nuove procedure di allerta introdotte dal decreto.