Il regime previsto dall’articolo 66 del Tuir consentirà il riporto delle perdite per i contribuenti che se ne avvalgono, tale operazione dovrà avvenire in modo progressivo tenendo conto di quanto accumulato nel primo periodo di imposta di applicazione del suddetto regime. La modifica apportata, contenuta nell’art 8 del Tuir opererà a partire dal 2018.

La bozza di manovra per il 2019, tutt’ora in discussione, contiene la risoluzione della problematica più importante riferita al regime di cassa introdotto con la Legge di bilancio 2017. Tale riforma del 2017 non aveva previsto la riformulazione del regime delle perdite fiscali che risultavano essere utilizzabili in riduzione del reddito complessivo nel limite del loro ammontare, senza la possibilità di riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi, inoltre non era stata introdotta una norma che in qualche maniera mitigasse gli effetti della deduzione integrale delle rimanenze esclusivamente nel 2017 senza la possibilità di un riporto negli anni successivi.

In risposta a tali problematiche, la manovra 2019, interviene in modo del tutto apprezzabile mediante due modifiche normative.

Il primo intervento normativo riguarda l’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, nello specifico, il comma 3 della norma non conterrà più la limitazione al riporto a nuovo prevista per le imprese che applicano il regime di cassa. Nella sostanza, viene previsto che le perdite derivanti dell’esercizio di imprese commerciali nonché di quelle derivanti dalla partecipazione in società Irpef, siano computabili in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’80% dei redditi conseguiti in detti periodi di imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. Le modiche alle norme in questione si applicheranno a far data dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e, dunque, trattandosi in generale di soggetti Irpef, dal periodo di imposta 2018.

Inoltre, con riferimento alla disciplina delle imprese che determinano la tassazione sulla base del principio di cassa, in deroga al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del Tuir, come modificato da quella che sarà la legge di Bilancio per il 2019, le perdite dei soggetti che applicano il regime in questione :

– per il 2018 saranno computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 ed al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

– per il 2019 saranno computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Il secondo intervento riguarda la gestione delle perdite che si sono prodotte per il periodo di imposta 2017 e che, in assenza delle modifiche normative, non possono essere riportate a nuovo. A questo problema pone rimedio un apposito comma della norma in via di introduzione nel quale si afferma che le perdite in questione non compensate saranno computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

– nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

– nel periodo di imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Le modifiche normative sopra descritte rappresentano il rimedio ad un problema di primo rilievo, infatti i contribuenti in contabilità semplificata rischiavano di conseguire una “super perdita” virtuale a cui avrebbero fatto seguito maggiori redditi altrettanto virtuali, per gli anni successivi fino alla cessazione dell’attività, con drammatiche conseguenze negative per le imprese di più piccole dimensioni che avrebbero dovuto versare imposte su utili fittizi. L’anomala e ingiustificabile disparità di trattamento tra contribuenti in contabilità ordinaria e semplificata avrebbe creato enormi iniquità. Quindi, la modifica in commento risulta essere non solo necessaria, ma anche decisamente apprezzabile.